Confedilizia Treviso

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Confedilizia Treviso L’Associazione della Proprietà Edilizia di Treviso, è l’organizzazione locale della Confedilizia

L’Associazione della Proprietà Edilizia della città e della provincia di Treviso, costituita il 26 maggio 1959, è l’organizzazione locale della Confedilizia. In sede internazionale la Confedilizia rappresenta l'Italia in seno all'UIPI (Union Internationale de la Propriété Immobilière, organizzazione accreditata al Consiglio d'Europa, all'OCSE, al Parlamento Europeo e al Comitato abitazioni dell'ONU a Ginevra). In sede di Unione europea, è iscritta nel Registro dei rappresentanti di interessi della Commissione europea, è fra i “Gruppi di interesse” accreditati presso il Parlamento europeo. La Confedilizia - per l'assistenza diretta a connazionali - ha istituito proprie delegazioni all'estero, come negli Stati Uniti d'America, in Inghilterra, in Germania, in Francia, in Spagna, in Belgio, in Svizzera, in Argentina e in Cina. Tiene inoltre continui rapporti con la Confedilizia sammarinese. Confedilizia notizie è la rivista mensile che viene recapitata gratuitamente al socio APE.

22/10/2026
21/10/2026

CONDOMINIO: QUANDO È COMPETENTE IL GIUDICE DI PACE?

Non tutte le controversie condominiali vengono decise dallo stesso giudice.

📌 La Cassazione ha chiarito che il giudice di pace è competente per materia nelle controversie che riguardano:
🔹 Le modalità di utilizzo dei servizi condominiali, cioè le discussioni su come debbano essere utilizzati i servizi comuni.
🔹 La misura dell'utilizzo, ossia le controversie relative a limitazioni o riduzioni quantitative del diritto dei singoli condòmini di usufruire dei servizi comuni.

E se viene contestato il diritto stesso di utilizzare un bene comune?
In questo caso, la controversia non rientra automaticamente nella competenza del giudice di pace, ma si applicano gli ordinari criteri di competenza per valore.

Cassazione civile, ordinanza n. 23936 del 23 luglio 2026.

20/10/2026

CONFEDILIZIA: IL MIT BOCCIA
IL REGOLAMENTO UE SULLA CASA

È stata depositata in Parlamento la relazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla proposta di regolamento europeo denominata Affordable Housing Act, relativa alle misure per la disponibilità e l'accessibilità economica degli alloggi.
La relazione è finalizzata a fornire al Parlamento una valutazione della proposta europea sotto il profilo giuridico, economico e dei suoi possibili effetti sull'ordinamento nazionale.
Il documento esprime una netta contrarietà all’impostazione dell’articolato, evidenziando gravi criticità in materia di competenze nazionali, sussidiarietà, proporzionalità e tutela costituzionale del diritto di proprietà e della libertà economica.
In particolare, il Ministero contesta la scelta di privilegiare le restrizioni all'utilizzo degli immobili rispetto agli interventi strutturali per aumentare l'offerta abitativa. Sottolinea inoltre la necessità di dimostrare, sulla base di dati oggettivi, l'effettivo rapporto tra tensione abitativa e locazioni brevi oppure acquisto e uso di immobili non destinati a residenza principale.
La relazione richiama anche i rischi per il risparmio immobiliare delle famiglie, per il settore turistico e per la certezza del diritto, oltre che in termini di maggior contenzioso, concludendo che “il progetto, nella sua attuale formulazione, non può essere valutato positivamente”.
Il presidente della Confedilizia, Giorgio Spaziani Testa, ha commentato: “Il Ministero delle infrastrutture smonta sul piano giuridico e respinge sul piano politico una proposta normativa che come Confedilizia abbiamo sin da subito giudicato inaccettabile – parlando, come fa ora il Ministero, di ‘visione dirigista’ – e di cui abbiamo altrettanto tempestivamente messo in dubbio le basi di legittimità. Confidiamo che il Governo insista nella sua azione di contrasto a un testo sbagliato e pericoloso, operando anche in sede europea per impedirne l’approvazione”.

14/10/2026
14/10/2026

UN CONDOMINO FA CAUSA AL CONDOMINIO: L’ASSEMBLEA PUÒ DECIDERE SENZA DI LUI?

La risposta è sì, ma solo in una situazione specifica.

📌 Quando un condomino avvia una causa contro il condominio e l’assemblea viene convocata esclusivamente per decidere se costituirsi o resistere in quel giudizio, non è necessario convocare il condomino che ha promosso l’azione.

La sua mancata convocazione, infatti, non rende invalida la delibera e non può essere motivo di annullamento.

È quanto chiarito dal Tribunale di Brescia con la sentenza n. 6505 del 10 settembre 2026.

Indirizzo

Riviera Garibaldi 19
Treviso
31100

Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 12:30
15:00 - 18:30
Martedì 09:00 - 12:30
15:00 - 18:30
Mercoledì 09:00 - 12:30
15:00 - 18:30
Giovedì 09:00 - 12:30
15:00 - 18:30
Venerdì 09:00 - 12:30
15:00 - 18:30

Telefono

+390422579703

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