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20/10/2026

*Progettato da Vincent Callebaut, Opale & Sens è una residenza bioclimatica innovativa a Montpellier, in Francia, caratterizzata da facciate a conchiglia ispirate all'Art Nouveau, logge piantumate e ventilazione trasversale naturale progettata per ottimizzare il raffrescamento passivo.*

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Le infiltrazioni dalla terrazza condominiale legittimano la denuncia di danno temutoDistacco mattonelle, rovina della gu...
19/10/2026

Le infiltrazioni dalla terrazza condominiale legittimano la denuncia di danno temuto

Distacco mattonelle, rovina della guaina, percolazioni in appartamento, insalubrità dei locali - presupposti dell'azione ex art. 1172 c.c. e del ricorso ex art. 700 c.p.c.
In materia condominiale il contenzioso per infiltrazioni provenienti da parti comuni impera nelle aule di giustizia ed è all'origine di domande di eliminazione delle cause, ripristino dello stato dei luoghi e risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, quale il danno alla salute ex art. 32 Cost.
Per tali ipotesi l'ordinamento prevede strumenti cautelari diretti a scongiurare che il protrarsi della situazione pregiudizievole possa aggravare o vanificare i diritti del danneggiato.
La vertenza decisa dal Tribunale di Ancona (R.G. n. 2792 del 22 settembre 2026), introdotta con ricorso ex art. 700 c.p.c., offre l'occasione per una disamina delle azioni cautelari esperibili, dei presupposti e dei requisiti di ammissibilità.
Dirimente è l'esame degli elementi di fatto e delle prove: ciò che accomuna le misure cautelari è l'indagine sulla causa dei danni, come la precaria condizione di un bene comune per omessa manutenzione, l'indicazione degli interventi per interromperla e la valutazione del nocumento subito.

La vicenda
Tizio, proprietario di un immobile in edificio condominiale, ha presentato ricorso ex art. 700 c.p.c. contro tutti gli altri proprietari, chiedendo di essere autorizzato ad eseguire opere di riparazione della terrazza condominiale, lamentando infiltrazioni nel suo appartamento e chiedendo la condanna dei resistenti al rimborso dei costi. A fondamento dell'azione, Tizio ha dedotto che dopo l'acquisto della sua abitazione gli altri proprietari avevano manifestato ingiustificato disinteresse per gli interventi di riparazione della terrazza. Stante l'assenza di collaborazione, Tizio aveva incaricato un proprio CT di parte che aveva confermato come le percolazioni fossero dovute al distacco delle mattonelle della terrazza e alla rovina della guaina. Su tali rilievi, il ricorrente ha dedotto la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora, rilevando l'imminente pericolo di danno grave ed irreparabile per l'insalubrità di due vani (cucina e sala da pranzo) interessati dalle infiltrazioni. I resistenti si sono costituiti eccependo preliminarmente l'improcedibilità e inammissibilità per difetto del requisito della residualità del ricorso ex art. 700 c.p.c. e la carenza di legittimazione passiva per la nomina medio tempore di un amministratore.
Nel merito, hanno contestato la carenza di fumus e periculum, sostenendo che il problema era precedente all'acquisto di Tizio e che quest'ultimo aveva effettuato tamponamenti temporanei. Hanno inoltre rappresentato che era in corso la convocazione di assemblea per l'esame dei preventivi. Alla prima udienza, dando atto della prossima assemblea, le parti hanno chiesto concordemente un rinvio. Dopo ulteriore differimento, hanno comunicato l'avvenuta esecuzione dei lavori e la conseguente cessazione della materia del contendere.
Resta la questione delle spese legali: il ricorrente ne ha chiesto la compensazione o la condanna a carico dei resistenti. Il Giudice ha trattenuto la causa in decisione alla stregua della cosiddetta soccombenza virtuale.L'azione ex art. 700 c.p.c.
È noto che la misura di cui all'art. 700 c.p.c. è residuale: può essere azionata solo qualora non siano esperibili i rimedi tipici previsti dall'ordinamento. Richiede la contestuale esistenza di due requisiti: fumus boni iuris e periculum in mora. Il primo consiste nell'accertamento sommario dei fatti rilevanti ai fini della fondatezza della pretesa. La ratio è garantire momentaneamente l'utilità pratica di una futura decisione di merito.
Il periculum si intende assolto con la dimostrazione di un pregiudizio imminente ed irreparabile che, se non interrotto, rischierebbe di compromettere la tutela del diritto.
I presupposti della denuncia di danno temuto.
L'azione di denuncia di danno temuto ex art. 1172 c.c. ha ad oggetto la difesa del diritto di proprietà, dei diritti reali di godimento e del possesso contro il pericolo di danni proveniente da altro bene.
Trattandosi di azione nunciatoria tipica, presuppone un pericolo di grave danno attuale e/o futuro valutato obiettivamente. Anche tale procedimento è a cognizione sommaria e il provvedimento richiesto è teso all'adozione di misure urgenti per impedire l'insorgenza o l'aggravamento dei danni.
Nel caso in esame, ad avviso del Giudicante, difetta il requisito della residualità dell'art. 700 c.p.c. La tutela richiesta va ricondotta all'azione ex art. 1172 c.c., quale azione cautelare tipica a tutela dei danni alla proprietà privata e del pericolo per la salute di chi vi abita.
Secondo la giurisprudenza: «La denuncia di danno temuto presuppone il danneggiamento - grave, prossimo, attuale e futuro - minacciato ad una cosa immobile (o anche mobile) da una cosa immobile o mobile altrui, tale da comportare il deterioramento della res del denunciante e la menomazione dell'interesse tutelato, ovvero il rischio per le cose ivi collocate, o, ancora, seppure in via mediata e indiretta per le persone che nell'ambito dell'immobile, oggetto di pregiudizio, agiscono ed operano, per la loro incolumità e salute. Il pregiudizio non va inteso necessariamente come nocumento che incida sulla consistenza fisica della cosa, ma può anche interpretarsi come connesso all'esercizio di facoltà giuridiche inerenti il diritto vantato sulla cosa e la condizione dell'azione non deve individuarsi in un danno certo, o già verificatosi, bensì anche nel solo ragionevole pericolo che il danno si verifichi» (Trib. Napoli Nord, sez. I, 12/12/2016). Nella vicenda non vi è dubbio sul nesso causale tra infiltrazioni e stato precario della terrazza condominiale, tanto che dopo l'introduzione del ricorso i lavori sono stati deliberati ed eseguiti. Né vi è esitazione sull'inerzia dei resistenti e sul peggioramento dei danni nel tempo.
È doveroso ricordare che il Giudice ha il potere-dovere di qualificare l'azione e può assegnare al rapporto un nomen iuris diverso, purché non muti la domanda e i fatti a sostegno. Quale azione per danno temuto, secondo il Tribunale di Ancona, la pretesa sarebbe stata ammissibile e legittima. Alla luce di tali argomentazioni, il Giudice ha disposto la compensazione delle spese.

La cessione dell'immobile non sposta sull'acquirente l'obbligazione risarcitoria nata da infiltrazioni verificatesi quan...
19/10/2026

La cessione dell'immobile non sposta sull'acquirente l'obbligazione risarcitoria nata da infiltrazioni verificatesi quando il venditore era ancora proprietario.

Se la segnalazione esclude chi parcheggiava nell'area in base al precedente assetto di fatto, il giudice può ordinare la...
19/10/2026

Se la segnalazione esclude chi parcheggiava nell'area in base al precedente assetto di fatto, il giudice può ordinare la rimozione e fissare una somma per il ritardo.

Violazione delle distanze tra edifici: quando scatta demolizione e risarcimentoIl proprietario danneggiato può ottenere ...
17/10/2026

Violazione delle distanze tra edifici: quando scatta demolizione e risarcimento

Il proprietario danneggiato può ottenere la demolizione della costruzione abusiva e/o il risarcimento per la diminuzione di valore dell'edificio. In caso di violazione delle norme sulle distanze legali, il proprietario può agire sia per ottenere l'eliminazione del manufatto realizzato contra legem, sia per il risarcimento del deprezzamento subito. Le due forme di tutela, però, non sempre concorrono. Lo ha chiarito il Tribunale di Napoli con la sentenza n. 12830 del 7 ottobre 2026.

Il fatto
La proprietaria di un appartamento aveva convenuto in giudizio la proprietaria e la conduttrice del locale commerciale sottostante. La prima, dopo aver realizzato una recinzione metallica nell'area antistante il locale, aveva creato una struttura in laminato e alluminio anodizzato con vetrate ancorata al balcone aggettante soprastante. Secondo l'attrice il manufatto era: abusivo sotto il profilo amministrativo; in violazione delle distanze legali e del regolamento edilizio; lesivo del diritto di veduta; causa di riduzione di luminosità e panoramicità, alterazione del deflusso delle acque piovane con infiltrazioni, accumulo di materiali e problemi igienico-sanitari, oltre che di rischio di intrusione. Veniva quindi richiesta la demolizione e il risarcimento danni. La conduttrice eccepiva il difetto di legittimazione passiva, non essendo proprietaria. La proprietaria contestava l'abusività e l'esistenza di danni. La decisioneDisposta CTU, il Tribunale ha accolto parzialmente la domanda. Il CTU ha accertato che:la copertura in lamiere coibentate era posizionata sotto l'intradosso del balcone dell'attrice, ancorata al paramento murario e non al frontalino; era priva di titolo edilizio e realizzata dopo l'acquisto dell'appartamento, con il quale l'attrice aveva acquistato il diritto di veduta libera in appiombo; violava le distanze legali, in particolare la distanza minima verticale di tre metri dal piano di calpestio del balcone ex art. 905 c.c.; non alterava luminosità, panoramicità o deflusso acque; pur rappresentando un rischio intrusione, tale rischio sarebbe esistito anche senza la copertura data l'altezza;ledeva il decoro del fabbricato, con deprezzamento stimato del 10%.
Il Tribunale ha preliminarmente escluso la legittimazione passiva della conduttrice per la domanda di demolizione, richiamando il principio per cui ex art. 872 c.c. l'azione ripristinatoria deve essere proposta nei confronti del proprietario della costruzione illegittima, unico destinatario dell'ordine di demolizione (Cass. n. 8412/1990; n. 2722/1993; n. 17602/2015 e altre). Nel merito, ha ricordato che la violazione delle distanze può essere risarcita in forma specifica, con il ripristino dello status quo ante, o per equivalente, con il ristoro del deprezzamento. Il risarcimento in forma specifica è consentito solo quando sia violata la disciplina codicistica. Nella specie è stata ritenuta violata l'art. 907 c.c.: «Quando si è acquistato il diritto di avere vedute dirette verso il fondo vicino, il proprietario di questo non può fabbricare a distanza minore di tre metri [...] Se si vuole appoggiare la nuova costruzione al muro in cui sono le dette vedute, essa deve arrestarsi almeno a tre metri sotto la loro soglia».
Il diritto di veduta in appiombo fino alla base dell'edificio è tutelato in modo pieno, avendo l'art. 907 c.c. già operato il bilanciamento tra riservatezza e valore sociale di luce e aria (Cass. n. 15906/2024). Accertata la lesione del diritto di veduta e del decoro, è stata accolta la domanda di riduzione in pristino.
Respinta invece la domanda di risarcimento per equivalente. Il danno non è mai in re ipsa ma va allegato e provato (Cass. n. 17758/2024). In caso di rimozione delle opere, il risarcimento va commisurato alla temporaneità della lesione e non alla definitiva diminuzione di valore di mercato, destinata a venir meno con la demolizione (Cass. n. 14294/2018). Non essendo l'immobile stato posto in vendita, nessun danno emergente era stato provato.
Principi di dirittoL'art. 832 c.c. sancisce che la proprietà è piena ed esclusiva ma non assoluta, essendo soggetta ai limiti posti a tutela degli interessi dei confinanti.
L'art. 872 c.c. attribuisce al vicino sia l'azione risarcitoria sia quella ripristinatoria, ma quest'ultima va esercitata contro il proprietario.
Demolizione e risarcimento per equivalente non necessariamente concorrono: se il bene riacquista valore con la demolizione, il danno patrimoniale definitivo non è risarcibile, ma solo l'eventuale pregiudizio temporaneo, se provato.

Una controversia per infiltrazioni tra appartamenti, tra responsabilità del proprietario del piano superiore e limiti de...
17/10/2026

Una controversia per infiltrazioni tra appartamenti, tra responsabilità del proprietario del piano superiore e limiti della copertura della polizza condominiale.

La locazione normalmente rappresenta una modalità alternativa di valorizzazione del bene comune, che non incide sulla su...
16/10/2026

La locazione normalmente rappresenta una modalità alternativa di valorizzazione del bene comune, che non incide sulla sua essenza né ne altera la destinazione.

Nullità della deliberazione adottata dal singolo condominio su beni del supercondominioL'assemblea del singolo condomini...
16/10/2026

Nullità della deliberazione adottata dal singolo condominio su beni del supercondominio

L'assemblea del singolo condominio non può assumere decisioni che riguardino le parti comuni a più edifici, pena la nullità della deliberazione. L'art. 1117-bis c.c. dispone che «Le disposizioni del presente capo si applicano, in quanto compatibili, in tutti i casi in cui più unità immobiliari o più edifici ovvero più condomini di unità immobiliari o di edifici abbiano parti comuni ai sensi dell'articolo 1117».
Dalla norma emerge che il supercondominio ricorre quando più edifici, autonomi e strutturalmente distinti, risultino accomunati dalla proprietà o dall'utilizzazione di beni, impianti o servizi destinati in modo obiettivo e permanente al loro servizio o godimento. Pertanto, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il supercondominio costituisce un ente di gestione autonomo rispetto ai singoli condomini che lo compongono e sorge ipso iure et facto, senza necessità di apposite manifestazioni di volontà da parte del costruttore, dei proprietari o delle assemblee condominiali, salvo che il titolo disponga diversamente (ex multis, Cass. n. 2583/2024). La disciplina è completata dall'art. 67 disp. att. c.c., il quale prevede che «Nei casi di cui all'articolo 1117-bis del codice, quando i partecipanti sono complessivamente più di sessanta, ciascun condominio deve designare, con la maggioranza di cui all'articolo 1136, quinto comma, del codice, il proprio rappresentante all'assemblea per la gestione ordinaria delle parti comuni a più condomini e per la nomina dell'amministratore».
Il supercondominio quale ente di gestione autonomo giustifica il precetto di cui all'art. 67 disp. att. c.c.: quando il numero dei partecipanti è elevato (più di sessanta), l'organo assembleare non può essere costituito da tutti i partecipanti, dovendo ciascun condominio eleggere un rappresentante.
A contrario, quando il numero dei partecipanti è inferiore a sessanta, la volontà del supercondominio deve formarsi attraverso la partecipazione dei singoli condomini di ciascun edificio in un'unica assemblea, in modo che la deliberazione sia unitaria. La disciplina generale non consente infatti forme di deliberazione "a geometria variabile" in cui la volontà sia il risultato della sommatoria di autonome e parcellizzate deliberazioni adottate da più gruppi di condomini. Una tale modalità frustrerebbe la gestione, compromettendo l'effettività della dialettica interna all'organo assembleare che, in quanto unitario, può adottare decisioni solo attraverso la simultanea partecipazione dei singoli condomini. Si comprende quindi la ratio dell'art. 67 disp. att. c.c., volta a semplificare l'attività deliberativa e gestionale di un ente spesso composto da un numero elevato di partecipanti.
Da tali principi consegue che ogni decisione avente ad oggetto un bene comune al supercondominio deve essere adottata dall'assemblea del supercondominio stesso e non attraverso distinte deliberazioni dei singoli condomini. Occorre ora comprendere quale sia la sorte della deliberazione con cui l'assemblea di un solo condominio abbia deliberato su un bene comune a più condomini, violando le prerogative dell'assemblea generale del supercondominio.In tale contesto assume rilievo l'art. 67, comma 3, disp. att. c.c., che individua nell'assemblea dei rappresentanti l'organo competente a esprimere la volontà del supercondominio per la gestione ordinaria delle parti comuni e per la nomina dell'amministratore.
Ne consegue che, per tali materie, i rappresentanti dei singoli condomini costituiscono gli unici soggetti legittimati a partecipare all'assemblea del supercondominio ed esercitarvi il diritto di voto. Sul punto, la Suprema Corte ha chiarito che l'art. 67, comma 3, disp. att. c.c. introduce un modello organizzativo speciale fondato sulla necessaria designazione di un rappresentante per ciascun condominio, configurando tale meccanismo quale «forma di rappresentanza obbligatoria prevista direttamente dalla legge per la gestione ordinaria delle parti comuni e per la nomina dell'amministratore» (Cass. n. 8254/2025).
Il vizio che ne deriva non attiene alla mera violazione delle regole procedimentali, ma investe direttamente il profilo della competenza dell'organo deliberante. La deliberazione è infatti adottata da un soggetto privo della competenza a provvedere in ordine alla gestione ordinaria di un bene comune ad altro edificio, con conseguente radicale difetto di potere e nullità della deliberazione (Trib. Caltanissetta, 28 settembre 2026, n. 756).
Come precisato dalle Sezioni Unite, «debbono qualificarsi nulle le delibere dell'assemblea condominiale prive degli elementi essenziali, quelle con oggetto impossibile o illecito, o che non rientrano nella competenza dell'assemblea [...]» (Cass., Sez. Un., n. 4806/2005).
Più di recente le Sezioni Unite hanno ribadito che «l'azione di annullamento costituisce la regola generale ai sensi dell'art. 1137 c.c., mentre la categoria della nullità ha estensione residuale ed è rinvenibile nelle ipotesi di mancanza originaria degli elementi costitutivi essenziali, impossibilità dell'oggetto - da valutarsi in relazione al "difetto assoluto di attribuzioni" -, contenuto illecito» (Cass., Sez. Un., n. 9839/2021).
In conclusione: la deliberazione del singolo condominio che dispone in ordine a beni del supercondominio è nulla per difetto assoluto di attribuzioni.

La sola ipotesi non basta. Le testimonianze hanno dimostrato il collegamento tra macchia e caduta, mentre il condominio ...
15/10/2026

La sola ipotesi non basta. Le testimonianze hanno dimostrato il collegamento tra macchia e caduta, mentre il condominio non ha provato l'intervento esterno invocato come fortuito.

Il rimborso è stato calcolato in proporzione al corrispettivo pattuito e alla superficie commerciale della porzione, non...
14/10/2026

Il rimborso è stato calcolato in proporzione al corrispettivo pattuito e alla superficie commerciale della porzione, non sulla base del suo valore assoluto di mercato.

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