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EffettoCasa è da oltre 35 anni al fianco di chi desidera procedere ad un’Operazione Immobiliare ed è la nostra Capo Gruppo. EffettoCasa Roma è invece la struttura del Gruppo che si occupa dei servizi di Agency, che porta orgogliosamente il nome della Capitale dove tutto è nato. Qui svolgono l'attività Consulenti Immobiliari Abilitati, Laureati in discipline Giuridiche, Tecniche ed Economiche e con pluriennale esperienza nel settore, che sapranno gestire anche tutti gli altri Servizi che mettiamo a Tua disposizione per la Risoluzione di ogni Esigenza connessa. Ci contraddistingue una Gestione Professionale e realmente Maniacale di ogni singola trattativa. La Responsabilità che ci assumiamo ogni qualvolta un Cliente ci sceglie, è per noi un Impegno d’Onore con quel Cliente e con la Sua Famiglia o con i Suoi Partner Aziendali. Per questo, la nostra responsabilità nel migliorare costantemente le nostre Competenze, i Titoli, la Formazione e gli Strumenti che mettiamo a disposizione dei Clienti, è un obbligo irrinunciabile. L’Adesione dal 2000 al network FRIMM/REplat, che ci ha visti tra i Soci Fondatori e ancora oggi tra i principali investitori, con il Presidente del gruppo EffettoCasa - Corrado M. Artale - membro del primo Cda e Presidente dell’azienda FRIMM Agency, ci consente tra l’altro di proporre l’intero Portafogli della Rete MLS, oggi composto da oltre 11.000 immobili e più di 2.500 Agenti e Consulenti sull’intero territorio Nazionale, pur rimanendo sempre Noi gli unici referenti dei nostri Clienti. L’erogazione e la selezione dei numerosi Servizi Connessi Verificati (Visite Virtuali, Shooting videofotografici, Acquisto Diretto, Mutui, Consulenze Legali e Notarili, Asset Managment, Servizi Tecnici, Cantieristica, Costruzioni, Amministrazione, ecc.), ci permette inoltre di accompagnare i Clienti in ogni fase della trattativa, essendo così perfettamente sincronizzati con tutti gli altri Professionisti chiamati a gestire le varie aree del processo immobiliare. E per continuare ad evolverci secondo le mutate esigenze sociali e tecnologiche, da Settembre 2020 è on line il nostro Canale YouTube EffettoCasa TV, a cui hanno fatto seguito le pagine social EffettoCasa_Roma su FaceBook, Instagram e Google. Grazie poi a CasainTV, spin-off delle attività di Agency, specializzata in Sviluppo nuovi progetti, Marketing, Analisi e gestione Social Media, abbiamo completato il cerchio dei servizi dedicati al Clienti sia interni sia esterni. Un successo travolgente ed in parte inaspettato, che ci ha improvvisamente proiettato in un nuovo mondo della promozione e dell’informazione immobiliare e che costituisce oramai il nuovo standard di riferimento. E tante nuove iniziative sono pronte per essere lanciate…

Anche il sito www.effettocasaroma.it, con decine di migliaia di pagine visitate ogni mese, è divenuto sempre di più un indispensabile Canale di Ricerca, Informazione Tematica e Dialogo, con chiunque sia interessato. Sono molte migliaia i Clienti che nel corso di tutti questi anni sono rimasti soddisfatti dei servizi ricevuti per le operazioni immobiliari effettuate con successo. Ci auguriamo che ancora più numerosi apprezzino le nostre attività, oggi e in futuro. Il nostro stesso Payoff "Scopri anche tu che effetto fa, EffettoCasa", nasce negli anni ’90 da un Cliente che, evidentemente felice dei Servizi Ricevuti, lo esclamò a gran voce nel corso della Stipula di un Preliminare. Non siamo infallibili ma, per chi vorrà darci fiducia, saremo probabilmente la Scelta Migliore che si possa fare nella gestione della cosa più importante per la Famiglia. effetto-casa-logo
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Non entri in un'agenzia. Entri in un sistema.EffettoCasa cerca nuovi consulenti immobiliari: agenti abilitati con esperi...
16/10/2026

Non entri in un'agenzia. Entri in un sistema.

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16/10/2026

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Quando compri casa, il momento in cui ti impegni non è quello che credi. Non è il giorno del rogito dal notaio. È molto prima: è il momento in cui firmi la proposta e il venditore la accetta. Da lì in poi sei vincolato, e ogni sorpresa che emerge diventa una trattativa da posizione debole, oppure una lite.

L'USEC, Ufficio Studi e Analisi Immobiliari, ha dedicato al tema il nuovo Quaderno N. 38 «La compravendita immobiliare in Italia», un manuale che percorre tutta la sequenza: i documenti, i contratti, il mutuo, il rogito, le tasse e le tutele. Qui trovi le cose che servono di più, spiegate in modo semplice.

LA REGOLA IN UNA FRASE
La legge protegge la forma dell'atto, non la sostanza della casa. Se nel rogito le dichiarazioni ci sono, l'atto è valido anche se la casa non corrisponde a quello che dichiarano: il problema resta a chi compra. Per questo le verifiche vanno fatte prima di firmare, non dopo.

UNA COSA CHE QUASI NESSUNO SA: LA PROPOSTA È GIÀ UN CONTRATTO
La proposta d'acquisto che firmi in agenzia non è un modulo interlocutorio. Se indica la casa, il prezzo e il termine per il rogito, e il venditore la accetta, il contratto c'è già: si conclude nel momento in cui l'accettazione ti viene comunicata (articoli 1326 e 1335 del Codice civile). Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4628 del 6 marzo 2015, hanno chiarito che conta il contenuto del documento e non il nome che gli si dà: quel contenuto è una promessa di vendita.

Quello è già il compromesso!

Attenzione a due punti.

Il primo: se la proposta è irrevocabile per un certo numero di giorni, entro quel periodo non puoi ritirarla.

Il secondo: il contratto si conclude quando l'accettazione del venditore ti viene comunicata, non quando lui firma. La firma tenuta nel cassetto non chiude niente.

Esempio illustrativo. Luca firma una proposta irrevocabile per dieci giorni e versa 10.000 euro di caparra. Il giorno dopo trova una casa che gli piace di più e telefona per ritirare la proposta. Non può: la revoca, entro quei dieci giorni, non ha effetto. Se il venditore accetta, Luca è obbligato a comprare.

I DOCUMENTI DA CHIEDERE PRIMA DEL COMPROMESSO (E DELLA PROPOSTA)
Questa è la lista da avere in mano prima di firmare la proposta, non prima del rogito. Se un documento manca, va chiarito subito perché manca e quanto tempo serve per averlo.

► Atto di provenienza, cioè come il venditore è diventato proprietario: acquisto, eredità o donazione. Se è un'eredità, serve che l'accettazione sia stata trascritta.

► Visura e planimetria catastale, da confrontare con la casa reale: le pareti spostate e i bagni ricavati devono risultare.

► Visure ipotecarie degli ultimi vent'anni, per vedere ipoteche, pignoramenti e cause in corso.

► Titoli edilizi, cioè licenza, concessione o permesso di costruire, con tutte le varianti, e l'eventuale sanatoria.

► Attestazione dello stato legittimo, firmata da un tecnico: dice che cosa è autorizzato e che cosa no.

► Agibilità, oppure la dichiarazione che non c'è e la spiegazione del perché.

► Attestato di prestazione energetica in corso di validità, che serve già per l'annuncio.

► Dichiarazioni di conformità degli impianti e libretto della caldaia.

► Documenti del condominio: regolamento, tabelle millesimali, ultimi due bilanci, verbali delle assemblee degli ultimi due anni e attestazione dell'amministratore sui pagamenti e sulle cause in corso.

► Se la casa è in edilizia convenzionata, la convenzione e l'eventuale atto di affrancazione: in quei casi esiste un prezzo massimo di vendita che vale per sempre, finché non viene rimosso con un atto apposito.

Questa lista è il punto in cui la compravendita diventa sicura oppure rischiosa, e lo diventa per tutti e due. Chi vende ha interesse a presentarla completa, perché il documento che manca viene fuori comunque, e viene fuori nel momento peggiore, quando il prezzo è già stato concordato. Chi compra ha interesse a chiederla prima della proposta, perché quello è l'ultimo momento in cui può ancora decidere alle proprie condizioni. Per l'agenzia è il presupposto dell'obbligo di comunicare alle parti tutto ciò che può incidere sulla valutazione e sulla sicurezza dell'affare (articolo 1759 del Codice civile).

Perché questa ricognizione non resti affidata alla memoria o alla buona volontà, EffettoCasa la conduce con uno strumento strutturato: il Report VIP-DDS, la Due Diligence Selling dell'USEC. Percorre le diciassette voci del fascicolo una per una e per ciascuna dice se il documento esiste, se corrisponde allo stato di fatto, che cosa manca e quale intervento serve per colmarlo, riportando anche gli esiti negativi. Dice anche a quale livello è arrivata la verifica, e i livelli sono tre: documento ottenuto, coerenza fra i documenti controllata, sopralluogo eseguito. Sono garanzie di valore crescente e nessuna sostituisce la successiva: avere la planimetria non significa che corrisponda al titolo edilizio, e il fatto che le carte concordino fra loro non dice ancora che corrispondano alla casa. Il Report non certifica l'immobile, compito che resta del tecnico abilitato e del notaio: serve a sapere che cosa manca prima di andare sul mercato, quando c'è ancora il tempo per rimediare senza che la trattativa ne risenta.

LE SPESE DEL CONDOMINIO: CHI PAGA DAVVERO
Qui ci sono due regole diverse e vanno tenute separate.

Verso il condominio rispondete in due. Chi compra è obbligato in solido con chi vende per le spese dell'anno in corso e di quello precedente (articolo 63 delle disposizioni di attuazione del Codice civile). Chi vende resta obbligato finché non consegna all'amministratore la copia autentica dell'atto: non è una cortesia, è quello che lo libera.

Fra voi due, invece, paga chi era proprietario quando l'assemblea ha deliberato i lavori. Non conta quando i lavori vengono effettivamente fatti o pagati. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24236 del 30 agosto 2025, ha precisato che conta la delibera che dispone i lavori, non quelle preparatorie con cui si chiedono i preventivi.

Esempio illustrativo. L'assemblea delibera il rifacimento della facciata a marzo. Marta vende a giugno e i ponteggi salgono a ottobre. La spesa resta a Marta, anche se a ottobre la casa è già di qualcun altro. Se l'acquirente la paga al condominio, può chiedere indietro a Marta i costi sostenuti. Per evitare discussioni, la delibera, l'importo e le procedure vanno ben scritte nel compromesso.

PRIMA CASA E SECONDA CASA: LE DIFFERENZE CHE CONTANO
«Prima casa» e «abitazione principale» sembrano la stessa cosa e non lo sono. La prima casa è uno sconto sulle tasse che ottieni una volta sola, al rogito. L'abitazione principale è dove abiti e risiedi davvero, e viene verificata ogni anno.

Con l'agevolazione prima casa, comprando da un privato, paghi il 2 per cento di imposta di registro invece del 9, più 50 euro di ipotecaria e 50 di catastale in entrambi i casi. Sul mutuo paghi lo 0,25 per cento di imposta sostitutiva invece del 2 per cento. Sono agevolazioni escluse per le case di categoria catastale A/1, A/8 e A/9: quella categoria va controllata in visura prima di fare la proposta.

Esempio illustrativo. Casa con rendita catastale di 1.000 euro, venduta da un privato a 300.000 euro. Chiedendo al notaio il cosiddetto prezzo-valore, le imposte si calcolano sul valore catastale e non sul prezzo: come prima casa si pagano circa 2.310 euro di registro, come seconda casa circa 11.340 euro. Più di novemila euro di differenza, per la stessa casa e lo stesso prezzo. Il prezzo, però, va comunque dichiarato per intero nell'atto: nasconderlo fa perdere il beneficio e fa scattare una sanzione.

Se prendi la prima casa, segnati tre scadenze e non confonderle. Diciotto mesi dall'atto per trasferire la residenza nel Comune, se non ci risiedi già. Due anni per vendere la casa che avevi già comprato con l'agevolazione, se ne avevi una. Cinque anni prima di rivendere, altrimenti perdi lo sconto, salvo ricomprare entro un anno un'altra casa in cui andrai ad abitare.

Una precisazione che evita amarezze: le agevolazioni fiscali per gli under 36 sono finite il 31 dicembre 2024 e non sono state prorogate. Resta il Fondo di garanzia prima casa, che è un'altra cosa: non riduce le tasse, aiuta a ottenere il mutuo, e vale fino al 31 dicembre 2027.

SE SERVE IL MUTUO: LA RIGA CHE SALVA LA CAPARRA
Se compri con il mutuo, il nostro Consiglio è quello di ottenere preventivamente una predelibera Bancaria che ti assicuri la finanziabilità rispetto ai tuoi redditi. Altrimenti sarebbe opportune che nel compromesso (e prima ancora nella proposta di acquisto) fosse riportata una condizione sospensiva scritta bene, così come riportato nel precedente Quaderno n. 30. Non basta «subordinato all'ottenimento del mutuo»: una frase così apre la discussione invece di chiuderla.

La clausola deve dire sei cose: l'importo minimo del finanziamento sotto il quale la condizione non si considera avverata, la data entro cui deve arrivare la delibera, a quante banche presenti domanda, che cosa ti impegni a fare per ottenerla, l'obbligo di mostrare all'altra parte la risposta scritta della banca, e che cosa succede alla caparra se il mutuo non arriva.

Esempio illustrativo. Sara versa 15.000 euro di caparra. La clausola prevede un mutuo di almeno 150.000 euro entro il 30 novembre. La banca ne delibera 120.000. Con la clausola scritta così, la condizione non si è avverata e Sara riprende i 15.000 euro. Senza l'indicazione dell'importo minimo, Sara sarebbe rimasta vincolata a comprare con 30.000 euro che non ha.

Una cosa da sapere anche per l'agenzia: se il compromesso è sotto condizione, la provvigione matura solo quando la condizione si avvera (articolo 1757 del Codice civile). Se il mutuo non arriva, non è dovuta.

SE SCOPRI UN DIFETTO HAI OTTO GIORNI, NON OTTO MESI
Comoe riportato nel Quaderno n. 21, se scopri un difetto dopo l'acquisto, devi denunciarlo per iscritto entro otto giorni da quando lo hai scoperto. È un termine di decadenza: se lo perdi, perdi il diritto. Il diritto si prescrive poi in un anno dalla consegna (articolo 1495 del Codice civile). Su questo secondo termine c'è però una cosa che quasi nessuno sa, e che vale molti soldi: quell'anno non ti obbliga a fare causa subito.

Per interrompere l'anno, e farne decorrere uno nuovo, serve una lettera che non si limiti a segnalare il difetto ma intimi al venditore di porvi rimedio. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 18672 dell'11 luglio 2019, hanno stabilito che gli atti con cui il compratore mette in mora il venditore interrompono la prescrizione dell'azione di garanzia. Attenzione alla differenza: una lettera che si limita a segnalare vale come denuncia e non interrompe niente.

Esempio illustrativo. Giulia riceve le chiavi in gennaio e in novembre scopre un'infiltrazione. Denuncia entro otto giorni e in dicembre invia una raccomandata in cui chiede al venditore di eliminare il difetto. Da quella raccomandata decorre un anno nuovo: Giulia non è costretta a fare causa in gennaio, quando è passato un anno dalla consegna.

C'è di più: le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 11748 del 3 maggio 2019, hanno stabilito che è chi compra a dover provare il difetto. Quindi denunciare non basta: servono fotografie datate, una perizia, un sopralluogo congiunto. La prima cosa da fare, il giorno in cui scopri il problema, è una raccomandata o una posta elettronica certificata che lo descriva con precisione.

Se invece il difetto è così grave da rendere la casa inutilizzabile per quello che doveva essere, per esempio un abuso che impedisce l'agibilità, i termini brevi non si applicano e si hanno dieci anni. Ma è una valutazione da fare con un professionista, non da dare per scontata.

LE DOMANDE PIÙ FREQUENTI
Ho firmato la proposta in agenzia. Ho quattordici giorni per ripensarci?

No, non sulla proposta rivolta a un venditore privato. I quattordici giorni riguardano il contratto di incarico con l'agenzia, e solo se lo hai firmato fuori dai locali dell'agenzia o a distanza. Sono due cose diverse.

La casa ha una difformità edilizia. Il rogito è nullo?

No, se nell'atto sono indicati gli estremi di un titolo che esiste davvero e riguarda quella casa. La nullità colpisce la dichiarazione mancante, non la difformità. Il problema edilizio però resta, e resta a chi compra.

Sono in affitto e il proprietario vende. Ho diritto di comprare per primo?

Di regola no, ma c'è un'eccezione che va verificata sempre. Una prelazione generale sulle case non esiste: quella degli articoli 38 e 39 della legge n. 392 del 1978 vale per i negozi e per le attività con accesso diretto al pubblico. Nell'abitativo il diritto nasce però in un caso preciso, quando il proprietario ti nega il rinnovo alla prima scadenza proprio perché vuole vendere a terzi e non possiede altre case oltre a quella in cui abita (articolo 3, comma 1, lettera g, della legge n. 431 del 1998). In quel caso hai sessanta giorni per esercitarla e, se non ti hanno avvisato hai sei mesi dalla trascrizione per riscattare la casa da chi l'ha comprata. Fuori da quel caso il tuo contratto, se registrato prima della vendita, resta valido per il nuovo proprietario fino alla scadenza.

Posso pagare una parte in contanti?

Solo sotto i 5.000 euro, e il limite è «pari o superiore»: cinquemila euro esatti non si possono consegnare. Ogni pagamento va comunque indicato per intero nella dichiarazione che si rende al notaio.

Il venditore è un'impresa e mi propone di scrivere nell'atto un prezzo più basso di quello che pago. Rischio qualcosa?

Sì, e il rischio è anche tuo. Se il prezzo scritto nell'atto e in fattura è diverso da quello effettivo, chi compra risponde in solido con il venditore dell'IVA sulla differenza e della relativa sanzione, e risponde anche se è un privato (articolo 60 bis, comma 3 bis, del D.P.R. n. 633 del 1972). La via d'uscita esiste ma è stretta: versare la maggiore imposta entro sessanta giorni dall'atto e consegnare all'ufficio la prova del pagamento e le fatture. Dichiarare il prezzo per intero costa sempre meno.

La casa che voglio comprare è stata donata al proprietario. È ancora un problema?

Molto meno di prima. Dal 18 dicembre 2025 chi ha ricevuto una casa in donazione e poi la vende non espone più l'acquirente alla restituzione del bene: gli eredi che si ritengono lesi possono chiedere soldi al donatario, non la casa a te (articolo 563 del Codice civile, riscritto dall'articolo 44 della legge n. 182 del 2025). Una verifica resta necessaria: se prima del tuo acquisto è stata trascritta una domanda di riduzione, quella protezione non opera. Per questo l'ispezione ipotecaria va aggiornata prima di fare la proposta di acquisto.

Ho ristrutturato e ho ancora rate di detrazione. Se vendo, le perdo?

Sì, se l'atto e ancora prima proposta e compromesso non dicono niente: passano automaticamente a chi compra. Se vuoi tenerle, deve essere scritto espressamente sin dal prmo impegno. È una clausola di due righe che vale migliaia di euro.

Sul modulo c'è scritto «per sé o per persona da nominare». Che cosa significa?

Che chi firma può indicare più tardi chi comprerà davvero. Ma la nomina va comunicata all'altra parte entro tre giorni dalla conclusione del contratto, salvo che abbiate scritto un termine più lungo, e deve essere accompagnata dall'accettazione della persona nominata, oppure esistere una procura che quella persona abbia rilasciato prima del contratto (articoli 1401 e 1402 del Codice civile). Se la nomina salta, compra chi ha firmato, con le agevolazioni riferite a lui. Quel termine di tre giorni va sempre allungato per iscritto.

Chi sceglie il notaio?

Nessuna legge lo stabilisce. Poiché per legge le spese dell'atto sono a carico di chi compra, salvo accordo diverso, di prassi lo sceglie chi le paga. Il preventivo scritto è obbligatorio: chiedilo sempre.

VUOI APPROFONDIRE? IL QUADERNO USEC N.38 «LA COMPRAVENDITA IMMOBILIARE IN ITALIA»
Il Quaderno n. 38 ricostruisce l'intera compravendita residenziale in trentadue capitoli: la mappa delle sette fasi e il calendario dei termini, il fascicolo documentale in diciassette voci, lo stato legittimo e le tolleranze, la conformità catastale, il condominio, i vincoli e le prelazioni, la proposta e il compromesso, il mutuo e il rogito, il fisco con il confronto completo fra prima casa e seconda casa, le garanzie e i rimedi, e in chiusura tre liste di controllo per agenzia, venditore e acquirente, dodici clausole in forma giuridica e tre moduli operativi. Ogni norma è citata per articolo e ogni pronuncia per estremi, verificati alla fonte.

Ai clienti che affidano l'Incarico di Vendita in Esclusiva, i Consulenti EffettoCasa mettono a disposizione gratuitamente il Report VIP-DDS di cui si è detto sopra, cioè la ricognizione documentale preliminare dell'immobile condotta in vista della vendita. È lo strumento con cui il fascicolo viene composto e controllato voce per voce prima della pubblicazione dell'annuncio, così che il venditore sappia che cosa deve produrre e l'acquirente trovi, al momento della proposta, una documentazione già verificata.

I Consulenti EffettoCasa sono sempre disponibili per informazioni e appuntamenti:
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PROCURA PER VENDERE CASA: LE CLAUSOLE CHE SALVANO L'ATTOwww.effettocasa.itLeggi la versione integrale su Leggi la Versio...
09/10/2026

PROCURA PER VENDERE CASA: LE CLAUSOLE CHE SALVANO L'ATTO

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Dare a un figlio, a un fratello o a una persona di fiducia il potere di firmare al posto tuo è normale e spesso necessario. Ma una procura scritta male non è un dettaglio: può far saltare il rogito, rendere annullabile la vendita per cinque anni, o lasciare scoperto il genitore anziano che l'ha firmata. Ecco che cosa deve contenere e che cosa non può contenere.

L'USEC, Ufficio Studi e Analisi Immobiliari, ha dedicato al tema il nuovo Quaderno N.37 «La procura: il potere di agire per altri».

Qui ne sintetizziamo i punti essenziali, con esempi semplici. Il tema riguarda chi non può presentarsi dal notaio, chi vive all'estero, chi ha un genitore anziano da assistere e l'agente che ogni settimana sente dire «firma mio figlio con la procura».

UNA STORIA VERA: LA CASA VENDUTA A SE’ STESSI PER CINQUANTA MILIONI DI LIRE
Una procura autorizzava il procuratore a «contrarre con sè stesso, determinare il prezzo di vendita e vendere al prezzo conveniente». Sono le stesse parole che si trovano in molti modelli che circolano ancora oggi. Il procuratore ha usato quella procura per vendere a sè stesso un immobile del rappresentato per cinquanta milioni di lire (circa 26.000 euro). Una perizia lo valutava 65.000 euro, cioè più del doppio.

Il contratto è stato annullato. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 24674 del 4 novembre 2013, ha spiegato perché: quando il procuratore compra per sé, la procura deve dire in anticipo il prezzo, o almeno i criteri precisi per calcolarlo. «Al prezzo conveniente» non è un criterio, è una porta aperta. Lo stesso principio è stato ribadito nel 2019 (Cassazione, ordinanza n. 29959 del 19 novembre 2019): l'autorizzazione deve essere specifica, non una formula che si autodefinisce tale.

LA REGOLA: LA PROCURA VALE PER QUELLO CHE NOMINA, NON PER QUELLO CHE PROMETTE
Il codice civile dice che la procura generale (quella con cui affidi a un altro la gestione dei tuoi affari) copre solo l'ordinaria amministrazione: riscuotere l'affitto, pagare le bollette, seguire il condominio. Vendere, ipotecare, dividere un'eredità, accettarla o rinunciarvi sono atti «straordinari», e restano fuori dalla procura se non risultano dal suo testo, nome per nome, salvo gli atti necessari a eseguire quelli conferiti (articolo 1708 del codice civile).

La formula più usata, «ogni atto di ordinaria e straordinaria amministrazione», è anche la più debole: non nomina nessun atto. Il notaio che la legge deve decidere se la vendita ci rientra, e molti, a ragione, decidono di no. La Cassazione lo ha chiarito in una causa durata trentasette anni per una procura del 1975 (sentenza n. 6138 del 19 aprile 2012): la procura generica non è nulla, ma di regola non serve per gli atti che non nomina.

Esempio illustrativo. Roberto vive a Londra e dà a suo fratello Paolo una procura generale «per tutti gli affari». Paolo trova un acquirente per l'appartamento di Roma. Dal notaio la vendita si ferma: la procura non dice «vendere». Roberto deve fare una nuova procura a Londra, con apostille (certificazione che convalida sul piano internazionale l'autenticità di un atto pubblico), e l'acquirente aspetta circa un mese. Con una riga in più, «vendere l'immobile di via Tal dei Tali al prezzo non inferiore a 200.000 euro, riscuotere e rilasciare quietanza», il rogito si sarebbe fatto quel giorno. Nomi e cifre sono inventati e servono solo a spiegare la regola.

SE IL FIGLIO COMPRA LA CASA DEL GENITORE CON LA PROCURA DEL GENITORE
È la situazione più frequente nelle famiglie, e la più delicata. Chi usa la procura per comprare lui stesso il bene del rappresentato fa un «contratto con sè stesso» (articolo 1395 del codice civile). La legge lo presume in conflitto di interessi e il contratto è annullabile, a meno che la procura lo autorizzi in modo specifico: il prezzo minimo prima di tutto, ma anche come e quando si paga.

Esempio illustrativo. Anna, 84 anni, vuole che la casa al mare vada al figlio Marco, che la paga. Dà a Marco una procura «con facoltà di vendere anche a sè stesso». Marco compra per 120.000 euro. Alla morte di Anna, la sorella di Marco impugna l'atto: la procura non diceva il prezzo, e l'atto è annullabile per cinque anni (e il vizio si può opporre anche dopo, se qualcuno chiede di eseguire quel contratto). Se la procura avesse scritto «anche a sè stesso, a un prezzo non inferiore a 150.000 euro, da versare alla stipula sul conto della rappresentata», la vendita avrebbe avuto il requisito che la legge richiede. Nomi e cifre sono di fantasia.

LA PROCURA FIRMATA ALL'ESTERO: L'APOSTILLE NON BASTA
Chi vive all'estero firma la procura davanti a un notaio del posto. Perché valga in Italia servono due cose. La prima è l'apostille (il timbro previsto dalla Convenzione dell'Aja del 1961 che certifica il pubblico ufficiale straniero), oppure la legalizzazione al consolato per i Paesi che non aderiscono. Con Spagna, Regno Unito, Stati Uniti e Svizzera serve l'apostille; con Francia, Belgio, Germania e Austria non serve nulla, grazie ad accordi specifici.

La seconda cosa è meno nota e fa cadere più atti della prima: dall'autentica del notaio straniero deve risultare che la firma è stata messa davanti a lui e che ha controllato l'identità di chi firmava. La Cassazione (sentenza n. 17713 del 2 luglio 2019) ha annullato la vendita di un terreno fatta con una procura americana, apostillata ma con un'autentica che non diceva né l'una né l'altra cosa. L'apostille certifica il notaio, non ripara la sua autentica.

Consiglio pratico: il testo della procura lo prepara il notaio italiano che farà il rogito e lo manda al collega estero, meglio se in doppia colonna italiano e lingua locale. I modelli stranieri quasi mai contengono le parole che la legge italiana richiede, e talvolta contengono la facoltà di donare, che in Italia è vietata.

LA PROCURA DEL GENITORE ANZIANO: PROTEGGERLO, NON ESPORLO
Una procura firmata da chi non era più in grado di capire quello che firmava si può annullare entro cinque anni (articolo 428 del codice civile), e per la procura basta dimostrare l'incapacità e un grave danno, senza dover provare la malafede di nessuno. Il tema non è solo il rischio: è anche l'occasione. La Cassazione (ordinanza n. 24251 del 10 settembre 2024) ha detto che prima di limitare la capacità di una persona con un'amministrazione di sostegno il giudice deve verificare se bastano strumenti più leggeri, come una rete di deleghe familiari. Una procura fatta bene, quando si è ancora lucidi, può essere uno di quegli strumenti: non sostituisce la decisione del giudice, ma gli mostra che la famiglia si è già organizzata.

Tre accorgimenti che valgono più di tutto. Un certificato del medico nei giorni dell'atto, che attesti la capacità di capire e decidere. Un colloquio del genitore con il notaio da solo, senza i figli nella stanza. Una riga che spieghi perché la procura va a un figlio e non agli altri. Nessuna norma li impone e non cambiano le regole sulla prova; in caso di lite, però, pesano molto.

Esempio illustrativo. Giovanni, 88 anni, lucido ma stanco, va dal notaio con la figlia Chiara. Il notaio parla con lui da solo, Giovanni spiega con parole sue che vuole affidare a Chiara la gestione perché vive vicino, e che l'altro figlio è d'accordo. Il notaio lo scrive nell'atto. Nella stessa seduta Giovanni designa Chiara come futuro amministratore di sostegno (articolo 408 del codice civile), così se un giorno la capacità viene meno il giudice tutelare, che deve comunque nominarlo con un decreto, trova già indicata la persona scelta da Giovanni. Nomi di fantasia.

QUANTO COSTA UNA PROCURA
Il compenso del notaio è libero e va chiesto con preventivo scritto, perché dal 2012 le tariffe professionali sono abrogate. Dal 1° gennaio 2027 le stesse regole saranno raccolte nel nuovo Testo unico dei tributi indiretti (decreto legislativo 123/2025, rinviato al 2027 dal decreto Milleproroghe convertito con la legge 26/2026), che cambia la numerazione degli articoli ma non gli importi. Le imposte sono leggere: registro fisso di 200 euro, dovuto subito solo per la procura generale (entro trenta giorni), mentre la procura per un solo atto si registra solo se serve depositarla in un ufficio pubblico; bollo di 16 euro per foglio, o 30 euro in misura fissa per le procure registrate in via telematica. Chi ti dice che il vecchio termine è di venti giorni cita una regola superata dal giugno 2022.

LE SEI RIGHE CHE SALVANO TUTTI
Il Quaderno N.37 contiene otto clausole in forma giuridica e tre modelli completi. Le cose che una procura deve dire, prima di firmarla, sono queste:

► Quali atti: vendere, accettare proposte, firmare il compromesso, riscuotere e rilasciare quietanza, rendere le dichiarazioni urbanistiche e catastali. Un verbo per ogni porta che vuoi aprire.

► Se il procuratore può comprare per sé, a quale prezzo minimo e con quale modalità di pagamento.

► Che non può donare: il potere non scritto non esiste, ma l'esclusione espressa toglie ogni dubbio, soprattutto se la procura andrà all'estero.

► Se i procuratori sono due, se firmano da soli o insieme.

► Fino a quando vale: un termine finale spegne la procura da sola ed evita le procure dimenticate.

► Dove va il denaro: sul conto del proprietario, non nelle mani del procuratore.

LE DOMANDE PIÙ FREQUENTI
Mio padre mi ha fatto una procura generale dal notaio: posso vendere la sua casa?

Solo se la procura dice espressamente che puoi vendere immobili. La formula «ordinaria e straordinaria amministrazione» non basta.

La procura firmata in agenzia o mandata per e-mail va bene per il rogito?

No. Per un rogito da trascrivere la procura deve, nella prassi, essere fatta dal notaio o con firma autenticata dal notaio: la forma minima che la legge richiede e la forma che serve al tavolo del notaio sono due cose diverse, e conta la seconda.

La procura vale anche dopo la morte di chi l'ha firmata?

No. Si estingue con la morte. Chi la usa dopo espone sé stesso e l'acquirente a una contestazione degli eredi (Cassazione, ordinanza n. 31387 del 2 dicembre 2025).

Posso dare a mio figlio la procura per fare testamento o per donare al posto mio?

Per il testamento mai. Per la donazione solo se hai già deciso tu a chi e che cosa: la procura generale a donare è nulla, e la donazione fatta con quella procura cade (Cassazione, sentenze n. 12991/2012 e n. 6016/2019).

Il procuratore ha venduto sottocosto a un parente: che cosa posso fare?

Due strade, che si sommano: chiedere l'annullamento della vendita entro cinque anni (articolo 1395) e il risarcimento al procuratore per aver tradito l'incarico, entro dieci anni. La Cassazione lo ha confermato nel 2025 per tre procuratori che avevano venduto un terreno ereditario alle proprie mogli (ordinanza n. 16374 del 17 giugno 2025).

Ho revocato la procura a voce: basta?

No. La revoca va scritta e comunicata a chi potrebbe ricevere la procura: il procuratore, il notaio, la banca, l'agenzia. Se il terzo non ne sapeva nulla, l'atto fatto dal procuratore resta valido.

VUOI APPROFONDIRE? IL QUADERNO USEC N.37 «LA PROCURA: IL POTERE DI AGIRE PER ALTRI»
Il Quaderno ricostruisce l'intera disciplina della procura nella pratica immobiliare, successoria e familiare: le figure, la forma, il perimetro dei poteri, i limiti che nessuna clausola supera, il conflitto di interessi, le procure formate all'estero Stato per Stato, la revoca e l'estinzione, la procura della persona anziana, il quadro fiscale aggiornato, e consegna otto clausole in forma giuridica, la procura speciale a vendere, la procura generale per la successione e l'atto di revoca, oltre alle check list per agente, chi conferisce e chi riceve.

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Elaborato dall'Ufficio Studi USEC con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale. Contenuti verificati dall'Ufficio Studi USEC e sottoposti a revisione interna del Comitato Tecnico; responsabilità editoriale di USEC. Dichiarazione volontaria in coerenza con il Regolamento (UE) 2024/1689.

Documento informativo a cura dell'USEC, Ufficio Studi e Analisi Immobiliari (ottobre 2026), abbinato al Quaderno USEC N.37. Non costituisce parere legale, notarile o fiscale. Gli esempi con nomi e cifre sono illustrativi. Riferimenti: Codice civile, artt. 408, 428, 778, 1392, 1395, 1396, 1708, 1722, 2657 e 2703; Corte di Cassazione, Sez. VI, ordinanza 4 novembre 2013, n. 24674; Sez. VI-3, ordinanza 19 novembre 2019, n. 29959; Sez. II, sentenza 19 aprile 2012, n. 6138; Sez. II, sentenza 2 luglio 2019, n. 17713; Sez. VI-3, sentenza 24 luglio 2012, n. 12991; Sez. II, sentenza 28 febbraio 2019, n. 6016; Sez. I, ordinanza 10 settembre 2024, n. 24251; Sez. II, ordinanza 2 dicembre 2025, n. 31387; Sez. II, ordinanza 17 giugno 2025, n. 16374; D.P.R. 131/1986, Tariffa, Parte I, art. 11 e Parte II, art. 6; D.P.R. 642/1972, Tariffa, art. 1; Convenzione dell'Aja 5 ottobre 1961.

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